ART. 178 Del Codice Penale. Contraffazione di opere d’arte. [1] È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da 103 a 3.099 euro:
a) chiunque, al fine di trarne profitto altera o riproduce un’opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto d’antichità o di interesse storico o archeologico;
b) chiunque, anche senza avere concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatto o alterati on riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;
c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, (°) indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.
[2] Se i fatti sono commessi nell’ esercizio di un’attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l’interdizione, a norma dell’articolo 30 del Codice Penale.(*)
[3] La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l’articolo 36, comma 3 del Codice Penale.
[4] È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Riferimenti normativi: artt. 30 c.p.; art 86 disp. att. c.p.p.; artt. 10 e 64, D.Lgs.22.1.2004, n 42; art.127.D.Lgs 29.10.1999, n 490; artt. 3 e 4, L. 20.11.1971, n.1062.
Bibliografia: Bochicchio, Opere d’arte, contraffazione o alterazione di, in ED, XXX, Milano, 1980; Cipolla, La repressione penale della falsificazione delle opere d’arte, in Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali, a cura di Manna, Milano, 2005: Lemme, la contraffazione e alterazione d’opere d’arte nel diritto penale, Padova, 2001: Mari, sub art. 178, in Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di Leone, Taeasco, Padova,2006; Taormina, la tutela del patrimonio artistico italiano, Torino, 2001.
(°) Per esempio, dichiarare autentici i falsi di Glozel e "le tavole" di Tzricotu.
(*) Un giudice particolarmente attento e vendicativo, potrebbe includere nell'attività commerciale anche la vendita di libri relativi a bazzecole false, pateracchi fruminosi ed arzigogoli astrusi inventati dall'autore.